Questo sito web utilizza cookies. Alcuni sono necessari, di natura tecnica, e servono per l’uso del sito e dei servizi annessi, altri invece sono facoltativi e servono ad esempio per fini di profilazione commerciale anche verso terze parti. L’utilizzo è regolato dalla Cookie Policy. Potrai rilasciare il consenso ai cookies facoltativi, suddivisi per categorie, cliccando su “Esprimo Preferenze”.
Per informazioni e selezione dei singoli cookies, clicca qui
Puoi visualizzare l’informativa estesa cliccando qui
Servono per personalizzare le informazioni di natura commerciale in base ai tuoi interessi al fine di inviarti messaggi pubblicitari in linea con le preferenze da te manifestate durante la navigazione.
Sono impostati da siti diversi rispetto a quello che stai visitando e sono chiamati di “terze parti”. Sono cookies non anonimi, con finalità diversa: di prestazione o di performance, di funzionalità, di profilazione, analitici o strettamente necessari o tecnici.
Chiedi alla Community oppure visita Come fare per...
in data 06/07/2022 07:21
in data 06/07/2022 07:21
Risolto Andare alla soluzione.
in data 06/07/2022 08:44
in data 06/07/2022 08:44
Soluzionein data 06/07/2022 08:44
in data 06/07/2022 08:44
Soluzionein data 06/07/2022 09:08
in data 06/07/2022 09:08
ad integrazione di quanto detto da @Stefano73 , che saluto, aggiungo:
- se il pagamento deriva da contratti mai sottoscritti (ma in questo caso come fanno a conoscere il numero della tua vecchia carta?) puoi produrre il modulo di contestazione presente nella tua area riservata fornendo prova dell'indebito addebito (ad esempio tramite copia della querela presentata per violazione art. 646 cp)
- se il pagamento deriva da contratti sottoscritti, come ben asseriva Stefano, devi chiudere il contratto. In questo caso la banca non può fare nulla: devi necessariamente interfacciarti con la struttura che procede a trasmettere gli addebiti.
Alcuni consigli per gli addebiti ricorrenti
In linea di massima conviene sempre effettuarli su c/c attraverso sepa sdd: questa modalità permette il blocco di ogni singolo addebito o delle intere disposizioni senza necessità di giustificazione nei confronti dell'istituto (ovviamente se gli addebiti bloccati sono previsti da un contratto sottoscritto il creditore potrà comunque esercitare i propri diritti attraverso procedura legale). Gli addebiti continuativi su carta al contrario non possono essere stornati o annullati salvo i casi di illecito dimostrabile.
Infine i gestori dei circuiti di pagamento hanno previsto regole più stringenti per gli addebiti ricorrenti su carta ed in particolare:
1. L'Esercente deve proporre e ottenere un esplicito assenso da parte del Cliente di Carta nel momento di attivazione di una transazione ricorrente.
2. Il Titolare, per poter fornire un assenso valido, deve essere informato dall'Esercente sui seguenti argomenti:
Importo della transazione ricorrente Se l'importo specificato è fisso o variabile Data di addebito dell'importo Se la data di addebito è fissa o variabile Canali di comunicazione tra Esercente e Cliente in merito alla transazione in fase di attivazione.3. Oltre a quanto specificato nel punto 2, se l'attivazione di una transazione ricorrente non presuppone un pagamento immediato (free trial - periodo di prova gratuito), l'Esercente deve:
In caso di variazione delle condizioni della transazione ricorrente, l'Esercente è tenuto a comunicare quanto segue al Cliente di Carta, almeno sette giorni prima della introduzione della variazione:
Avviso dell'addebito di pagamento (se dall'ultimo addebito sono intercorsi più di sei mesi) Fine del periodo promozionale dell'offerta (se previsto) Eventuale cambio dell'importo della transazione ricorrente Eventuale cambio della data di addebito della transazione.Si raccomanda a tutti gli Esercenti coinvolti di adeguarsi al più presto alle nuove regole di condotta e di rendere disponibile qualsiasi informazione richiesta e ricevuta dal Cliente in caso di disputa.
Documenti utili