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in data 09/12/2021 12:30
in data 09/12/2021 12:30
Salve, ci sono diverse domande nella community sulla validità degli assegni (8 giorni se è pagabile nello stesso Comune in cui è stato emesso, altrimenti 15), diversamente dalla quantità delle informazioni trovate sulla procedura da utilizzare per revocare l’ordine di pagamento, che sono spesso assenti o non aggiornate al sistema attuale.
Nella sezione "assegni" della mia area riservata del CCA, risultano soltanto due opzioni: "furto/smarrimento" e "distruzione fisica".
Per evitare di produrre dichiarazioni mendaci, sapreste indicarmi l'iter da seguire per bloccare il pagamento di un assegno scaduto, o, se eventualmente possibile, prossimo alla scadenza in maniera preventiva?
Grazie mille
Risolto Andare alla soluzione.
in data 09/12/2021 12:54
in data 09/12/2021 12:54
SoluzioneBuongiorno @CliffordLee ,
1) conviene concordare con l'istituto le modalità di richiesta chiamando il call center. In linea di massima il sistema migliore sarebbe la pec in quanto garantisce una ricezione immediata da parte dell'istituto. In mancanza della revoca infatti l'istituto onorerà comunque l'assegno anche se il termine di presentazione risulti essere scaduto. Non vi è un modulo Ing specifico per la revoca. La si potrà chiedere in forma libera.
2) Ovviamente non è possibile inoltrare in maniera preventiva la revoca all'istituto (peraltro non avrebbe valenza stante il mancato decorso del termine degli 8/15 gg)
3) faccio presente infine che la revoca dell'assegno non estingue l'obbligazione nei confronti del soggetto beneficiario che potrà ben far valere le proprie ragioni nei confronti del traente. L'azione di regresso verso il traente infatti può essere esercitata anche se l'assegno "non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente" (art. 45, co. 2, L.A.).
in data 09/12/2021 12:54
in data 09/12/2021 12:54
SoluzioneBuongiorno @CliffordLee ,
1) conviene concordare con l'istituto le modalità di richiesta chiamando il call center. In linea di massima il sistema migliore sarebbe la pec in quanto garantisce una ricezione immediata da parte dell'istituto. In mancanza della revoca infatti l'istituto onorerà comunque l'assegno anche se il termine di presentazione risulti essere scaduto. Non vi è un modulo Ing specifico per la revoca. La si potrà chiedere in forma libera.
2) Ovviamente non è possibile inoltrare in maniera preventiva la revoca all'istituto (peraltro non avrebbe valenza stante il mancato decorso del termine degli 8/15 gg)
3) faccio presente infine che la revoca dell'assegno non estingue l'obbligazione nei confronti del soggetto beneficiario che potrà ben far valere le proprie ragioni nei confronti del traente. L'azione di regresso verso il traente infatti può essere esercitata anche se l'assegno "non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente" (art. 45, co. 2, L.A.).