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12-03-2019 05:33 PM - modificato 12-03-2019 05:36 PM
12-03-2019 05:33 PM - modificato 12-03-2019 05:36 PM
Risolto Andare alla soluzione.
in data 12-03-2019 06:07 PM
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in data 13-03-2019 04:47 PM
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in data 13-03-2019 05:17 PM
in data 13-03-2019 05:17 PM
SoluzioneGentile @Totota ,
la certificazione di esenzione, a mio parere, deve essere rilasciata dal Suo fornitore alla propria banca.
E' solo l'impresa infatti a poter certificare la propria situazione soggettiva che determina l'esenzione dalla ritenuta. Lei certamente non puo farlo.
Voglio comunque tranquillizzarla: se anche la ritenuta dovesse essere applicata il suo fornitore potrà recuperare le somme dalla propria dichiarazione dei redditi.
Spero di essere stato utile.
in data 14-03-2019 07:42 PM
in data 14-03-2019 07:42 PM
In realtà anche io la pensavo così. Difatti, su mio suggerimento, l'impresa ha provveduto a inoltrare alla sua Banca la "dichiarazione di esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto". Dopo esserci accertati dell'avvenuta ricezione della stessa in centrale, ho fatto un bonifico, ma nulla di fatto ritenuta dell'8%...
La sua banca ci ha detto che la trattenuta avveniva a monte operata dalla Banca in cui veniva fatto il bonifico, ossia la mia (ING).
Per quanto riguarda il recupero col 730, si deve aspettare il 730 del 2020 (redditi 2019), e chiaramente una impresa in regime forfettario non si può permettere il lusso di aver bloccati migliaia di euro per un anno intero...
in data 15-03-2019 11:18 AM
in data 15-03-2019 11:18 AM
Ciao @Totota ,
a conferma di quanto detto da @MIRKOSARA, questa tipologia di bonifici, prevedono automaticamente l'applicazione della ritenuta.
In questi casi lo storno della ritenuta fiscale applicata sui bonifici di ristrutturazione ricevuti con Causale Ristrutturazione ( ZX ), deve essere richiesto dal beneficiario alla propria banca in presenza della Certificazione Di Adesione al Regime Agevoltato previsto dall'art.27 del d.l.98/2011.
Patrizia_ING
in data 15-03-2019 12:16 PM
in data 15-03-2019 12:16 PM
Il Regime Agevoltato previsto dall'art.27 del d.l.98/2011, riguarda il Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e non è il caso dell'impresa a cui ho commissionato i lavori. Inoltre, lo stesso d.l.98/2011 risulta abrogato dalla Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), che citavo inizialmente. E in questa legge non si parla di alcuno storno da parte della banca ricevente, ma solo del fatto che il sostituto d'imposta (in questo caso ING), non deve applicare alcuna ritenuta d'acconto, in quanto la somma è soggetta a imposta sostituitiva.
Per completezza di info:
La Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015)ha introdotto nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1 gennaio 2015 un nuovo regime fiscale agevolato denominato Regime Forfettario destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti.
Con la sua entrata in vigore sono stati abrogati a decorrere dal 2015 tutti i regimi agevolati precedentemente esistenti:
- il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000);
- il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, detto regime dei nuovi minimi (art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011);
- il regime contabile agevolato per gli “ex minimi” (art. 27 co. 3 del D.L. n. 98/2011).