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Le nuove tasse sugli investimenti e sui redditi finanziari.

Riporto testo articolo tratto da Altroconsumo.it riguardo gli scenari , per ora ipotetici , di rimodulazione delle tasse come da titolo :

Il Parlamento ha varato la legge che delega il Governo a ristrutturare la fiscalità in Italia: dalle aliquote dell’Irpef all’IVA.
Tra gli ambiti d’intervento c’è anche quello relativo alla fiscalità per gli investimenti finanziari. Le novità potrebbero essere rilevanti: vediamole. 
 
 

A nostro parere sono 7 le novità principali che riguardano la fiscalità degli investimenti e alcune rivoluzionano il Fisco per come lo conosciamo ora. Di seguito cerchiamo di raccontartele nella maniera più semplice possibile.

 

Prima: la creazione di un’unica categoria fiscale denominata “redditi di natura finanziaria”

La novità è rilevante: al momento, infatti, esistono due principali categorie di redditi finanziari ai fini fiscali, i “redditi da capitale” e i “redditi diversi”. Sono due categorie “non compensabili”: significa che non puoi usare le minusvalenze che hai ottenuto sulla vendita di azioni o di Etf o di fondi in perdita (tali minusvalenze sono un “reddito diverso”) per compensare e pagare meno tasse sui guadagni che ottieni, per esempio, dalla vendita in attivo di Etf azionari (questi profitti sono invece “redditi da capitale”). Insomma, la penalizzazione che al momento grava su chi investe solo in Etf e fondi comuni verrebbe a decadere. La legge provvederà a identificare tutte le fattispecie reddituali da considerarsi “redditi di natura finanziaria”.

 

Seconda: le tasse si pagano sui profitti netti annuali

Confluendo tutti i redditi finanziari in un’unica categoria, le tasse si pagheranno sui ricavi netti ottenuti nel corso dell’anno. In pratica, alla fine di ogni anno si farà il saldo algebrico tra tutte le plusvalenze (guadagni) e perdite (minusvalenze) ottenute – varrà sempre il principio di cassa, quindi contano plusvalenze e minusvalenze effettivamente realizzate e non teoriche – e su questo saldo, se ci saranno guadagni, si pagheranno le tasse relative. Se le minusvalenze saranno prevalenti, queste ultime saranno invece “riportabili” e utilizzabili negli anni successivi (non è specificato se saranno sempre 4). Il meccanismo non è particolarmente nuovo per chi già utilizza il regime dichiarativo, ma potrebbe comportare novità interessanti a chi utilizza (ed è la maggior parte) il regime amministrato – quello in cui è la banca che si occupa delle questioni fiscali (al momento calcola e fa pagare le eventuali tasse ogni volta che si conclude una compravendita). Per i dividendi, però, la tassazione potrebbe restare a monte a titolo definitivo.

 

Terza: resta la possibilità di delegare alla banca la gestione delle tasse

Il risparmiatore sarà obbligato, come avviene adesso, a dichiarare i guadagni di natura finanziaria, ma potrà comunque optare per un regime amministrato, in cui potrà delegare alla propria banca la gestione delle incombenze fiscali. In pratica, come avviene adesso, la banca farà tutti i calcoli per il contribuente e addebiterà il dovuto al risparmiatore, senza che null’altro sia poi dovuto da parte del risparmiatore in dichiarazione dei redditi.

 

Quarta: le aliquote sostitutive e agevolate

Resta la tassazione agevolata sui redditi legati agli investimenti in Titoli di Stato italiani ed equiparati (attualmente al 12,5% contro il 26% standard sugli altri redditi di natura finanziaria) e resta l’aliquota sostitutiva sui redditi di natura finanziaria – significa che si paga questa aliquota (attualmente, come detto, al 26%) invece della propria aliquota marginale Irpef. Resta prevista una tassazione agevolata per i redditi finanziari ottenuti dai fondi pensione (attualmente al 20%). Attenzione: la legge precisa che restano le agevolazioni e l’imposta sostitutiva, non precisa però se ci saranno adeguamenti al valore delle aliquote rispetto a quelli attuali.

 

Quinta: nuova tassazione dei fondi pensione

Come detto nel punto precedente, l’aliquota di tassazione dei rendimenti degli investimenti fatti nei fondi pensione dovrebbe restare agevolata. Il meccanismo, però, dovrebbe cambiare da quello attuale del “maturato” a quello della “cassa”. Per intenderci, potrebbe essere la stessa rivoluzione accaduta qualche anno fa in generale ai fondi comuni, con il passaggio da un valore della quota che includeva già la tassazione sui valori “maturati” (anche ora le quote dei fondi pensione sono “nette”), a un valore della quota lorda – con applicazione della tassazione per il risparmiatore al momento della vendita dei propri investimenti.

 

Sesta: i redditi di natura finanziaria contribuiscono al reddito complessivo

Ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici a qualsiasi titolo (vedi i vari “bonus” da quello tv a quello dei trasporti) si guarderà al reddito complessivo del contribuente in cui confluiranno, a differenza di oggi, anche i redditi soggetti a imposta sostituiva o ritenuta alla fonte: significa che anche i redditi di natura finanziaria (i dividendi, per esempio) contribuiranno alla determinazione del reddito complessivo.

 

Settima: possibile revisione dell’imposta di bollo

In Italia esiste già una sorta di patrimoniale: è quella che si applica sul controvalore degli investimenti finanziaria nel proprio dossier titoli (o sul conto deposito) al momento dell’invio dell’estratto conto (è lo 0,2% annuo, applicato in relazione al numero di giorni coperti dall’estratto conto). Questa mini patrimoniale rientra nel novero delle “imposte di bollo” che, secondo quanto previsto dalla legge delega fiscale, potrebbero essere razionalizzate in futuro (non si sa ancora in qual senso).

 

Per ora nulla cambia: i prossimi passi

Se avete notato, fin qui abbiamo sempre usato il condizionale e il motivo è che quella appena approvata è solo una legge delega con una serie di principi e criteri che dovranno poi ispirare le effettive leggi che il legislatore dovrà varare su questa complessa materia. La legge prevede fino a 24 mesi di tempo per mettere “a terra” le novità fiscali, prevedendo che tutto venga fatto tenendo conto anche della legislazione comunitaria. Insomma, per ora non cambia nulla e non c’è niente da fare. Le novità potrebbero arrivare anche dopo il 2025 e bisognerà vedere, effettivamente, come i principi che abbiamo fin qui enunciato verranno messi effettivamente in pratica.

 

 

1 RISPOSTA 1

La pubblicazione della legge delega (legge 111/2023) sulla «Gazzetta Ufficiale» di lunedì 14 agosto implica che ci sarà tempo fino al 29 agosto 2025 (ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge) per emanare i provvedimenti che dovranno riempire di contenuti la legge appena approvata dal Parlamento.