Per chi non ha più speranze di ricevere una risposta, si può tentare con un reclamo, visto che almeno a quello devono rispondere entro 60 giorni. Non so quanto possa servire, ma meglio provarle tutte. @nick183 @Stegio Il Cliente – chiaramente identificabile - può presentare un Reclamo alla Banca, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica ovvero posta elettronica certificata (PEC). Il Reclamo dovrà essere inviato rispettivamente alla sede legale della Banca in viale Fulvio Testi n. 250, 20126 Milano, ovvero all’indirizzo di posta elettronica (ufficio.reclami@ing.com) o PEC (ufficioreclami@pec.ing.it). La Banca risponderà al Reclamo del Cliente, relativo ad operazioni e servizi bancari e finanziari, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Qualora il Reclamo ricevuto sia ritenuto fondato dalla Banca, quest’ultima lo comunicherà al Cliente, entro i tempi sopra indicati, precisando le tempistiche entro le quali provvederà alla risoluzione della criticità segnalata. Nel caso in cui, invece, la Banca ritenesse il Reclamo infondato, dovrà indicarne le ragioni. Il Cliente, in assenza di risposta da parte della Banca entro il termine sopra indicato, o qualora non dovesse ritenersi soddisfatto della risposta ricevuta dalla Banca, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria competente, dovrà rivolgersi: • all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere ulteriori informazioni circa l’ABF si può consultare il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it, rivolgersi presso le Filiali della Banca d'Italia o della Banca; • al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di mediazione. Per ulteriori informazioni circa il Conciliatore Bancario Finanziario consultare il sito internet www.conciliatorebancario.it; • ad altro organismo specializzato, iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. Il ricorso preventivo ai suindicati sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituisce tentativo di conciliazione e, conformemente a quanto previsto dalla legge, costituisce condizione di procedibilità della successiva domanda innanzi all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 5 comma 1-bis del D. Lgs. N. 28 del 2010. Il Cliente, le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d’Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.
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