Oggi sul sito la legge e uguale per tutti e stato riportato questo...Anche i liberi professionisti avranno la moratoria straordinaria dei prestiti, mutui, leasing e altre forme di finanziamento o linee di apertura del credito, alla pari delle imprese a cui ha già pensato il decreto Cura Italia. Lo conferma oggi una circolare dell’Abi, l’Associazione bancaria italiana, che arriva a immediato seguito delle indicazioni fornite dal ministero dell’Economia e Finanze nelle Faq pubblicate in materia di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese (Pmi). “I professionisti che hanno esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari potranno beneficiare della moratoria sulle revoche delle aperture di credito e dei prestiti e sulla sospensione dei versamenti delle rate dei mutui e dei canoni leasing”, commenta il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella. La misura riguarda non soltanto i professionisti ordinistici, ma anche le altre categorie di lavoratori autonomititolari di partita Iva, che adesso l’Abi riconosce tra i soggetti beneficiari del sostegno economico previsto dal decreto. Indice 1 Rimborsi posticipati al 30 settembre 2 Sospensione prestiti, mutui e leasing 3 Come formulare la richiesta Rimborsi posticipati al 30 settembre Per effetto delle nuove disposizioni, ora i professionisti vedranno congelate fino al 30 settembre le rate di prestiti e canoni in scadenza, ma anche le linee di apertura di credito concesse in conto corrente ed i finanziamenti in conto anticipi sui titoli di credito. La direttiva dell’Abi prevede che non possono essere revocati, neppure in parte, i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere fino al 29 febbraio scorso (o, se superiori, su quelli in essere al 17 marzo, data di pubblicazione del decreto legge Cura Italia) e neppure le aperture di credito concesse sino a revoca. La misura vale sia per la parte di credito già utilizzata sia per quella non ancora fruita. Sospensione prestiti, mutui e leasing Inoltre è posticipato al 30 settembre il rimborso dei prestiti non rateali che scadono in data anteriore. Per ottenere la sospensione dei pagamenti non occorre alcuna formalità e non c’è nessuna condizione. Nel documento si sottolinea che la restituzione dei prestiti dovrà avvenire con modalità “che non si risolvono in ulteriori oneri né per gli intermediari né per i soggetti finanziati”, non potranno cioè essere posti nuovi interessi o costi aggiuntivi. È sospeso, sempre fino al 30 settembre, anche il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti con rimborso dilazionato che scadono in data anteriore. Imprese e titolari di partita Iva possono chiedere sospensione del pagamento dell’intera rata oppure di effettuare nel frattempo soltanto rimborsi in conto capitale. Se i contratti di finanziamento prevedono eventuali elementi accessori, anch’essi sono prorogati come la prestazione principale. Come formulare la richiesta La comunicazione di moratoria va inviata alla banca, che è tenuta accettarla, a patto che rispetti i requisiti indicati dal decreto Cura Italia. La richiesta potrà essere inviata a mezzo Pec, posta elettronica certificata, nella quale occorrerà indicare gli estremi del contratto di finanziamento (numero e data di sottoscrizione) e dichiarare di aver subito carenze di liquidità a causa del blocco delle attività imposto dalla pandemia. L’agevolazione è concessa, infatti, agli operatori economici concretamente danneggiati dall’epidemia di Covid-19, anche attraverso una contrazione del volume d’affari e dei ricavi o compensi professionali dovuta alla mancanza di clienti e all’interruzione dell’attività professionale. Queste circostanze devono essere autodichiarate: per questo occorrerà apporre la consueta clausola prevista per ogni tipo di autocertificazione e cioè di «essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 47 del dpr 445/00».
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