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Problema con isee. Errore comunicazione chiusura conto all’Agenzia delle Entrate

Buon pomeriggio.
Ripubblico la domanda posta in un altro discussione risolta (quindi non so se sia chiusa o meno).

Il conto arancio della mia compagna risulta all'Agenzia delle Entrate aperto il giorno in cui è stato chiuso. Per cui i fondi che ha trasferito su un altro conto risultano due volte. Risulta un patrimonio doppio...

Il call center ING mi ha detto l'anno scorso che non possono fare nessuna rettifica/nuova comunicazione. L'Agenzia delle Entrate dice che non può fare nulla, così come INPS.

Facendo l’ISEE auto compilato compaiono omissioni/difformità, con il precompilato ho provato a cancellare il conto ma continua a darmi omissioni/difformità.
L'anno scorso ho tenuto l'ISEE più alto sperando che quest'anno si risolvesse ma tutto è rimasto così e ora vorrei trovare una soluzione.

Grazie per l'aiuto che potrete darmi.
4 RISPOSTE 4
@marcos1986, la presenza di difformità non dovrebbe essere ostativa alla presentazione del modello ISEE debitamente corretto. Puoi comunque in alternativa alla conferma del precompilato presentare un isee ordinario tramite patronato o direttamente da area riservata. Potrai comunque, in caso di controlli, ben chiarire la situazione
@MIRKOSARA Grazie per la risposta.
In realtà l’anno scorso mi è stato rifiutato dall’ente per il diritto allo studio e proprio l’ISEE ordinario fatto al patronato mi aveva dato difformità in quanto confrontato con i dati del data base.
Ma possibile che ing non possa inviare nuova comunicazione?

buonasera io ho lo steso problema e sono 4 anni che non si risolve anche oggi ho inviato una segnalazione perche per colpa di questo sto perdendo possibilita di bonus e agevolazioni come studente per mia figlia ho gitato uffici fra inps e agenzia delle entarte ma la risposta e' sempre la stessa deve pensarci Ing Bank 

@marcos1986 e @monia 

fermo restando che Ing ha chiaramente l'obbligo di fornire dati corretti agli enti preposti ribadisco che le attestazioni riportanti difformità non sono ostative all'ottenimento della prestazione agevolata che si richiede agli enti: a tal proposito pubblico estratto FAQ dell'Inps che spero possa chiarire la cosa e tornare utile a coloro che dovessero trovarsi nelle Vs. stesse situazioni:

fonte sito Inps https://servizi2.inps.it/servizi/IseePrecompilato/docs/info/Faq/FAQ%20attestazione%20ISEE%20omission...

FAQ- Attestazione ISEE con omissioni/difformità del patrimonio mobiliare (o del reddito)
QUESITO
Ho ricevuto l’attestazione ISEE e mi sono accorto che riporta omissioni/difformità, i dati patrimoniali da me
indicati in DSU, tuttavia, sono corretti avendoli rilevati direttamente dalla certificazione che mi è stata
rilasciata dagli intermediari finanziari e ciò anche con riferimento ai valori dei saldi e delle giacenze al 31
dicembre del secondo anno solare antecedente che ho riportato fedelmente.
A questo punto, posso utilizzare l'attestazione seppur difforme per richiedere la prestazione sociale che mi
interessa?
RISPOSTA
Se l’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS contiene omissioni o difformità del patrimonio mobiliare (o del
reddito), si fa presente che l’attestazione medesima è valida a tutti gli effetti sulla base di quanto previsto
dal DPCM 159/2013, ancorché difforme. Pertanto, si rappresentano le seguenti possibilità a seconda del
caso:

a) se ha indicato correttamente tutti i valori del patrimonio mobiliare, come risultanti dalla
certificazione rilasciata dall’intermediario finanziario (es. banca, poste italiane ecc.), anche con
riferimento agli importi esatti dei saldi e delle giacenze medie riferibili al secondo anno solare
antecedente (es. nel 2020, i saldi e le giacenze medie al 31 dicembre 2018), può presentare domanda per
la prestazione sociale agevolata di suo interesse presso l’ente erogatore, utilizzando l’attestazione ISEE
anche con omissioni o difformità. Difatti, se i valori indicati sono completi e corretti, anche facendo una
nuova DSU risulterebbe comunque sempre difforme.
L’Ente che deve erogare la prestazione in questo caso ha facoltà di chiederLe la documentazione idonea
per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione, ad esempio, inviandoLe
un sms, una raccomandata, una lettera. Qualora dalla verifica della documentazione venga riscontrata la
correttezza dei dati autodichiarati, l’ente erogatore riconoscerà il beneficio. Tuttavia, se l’Ente erogatore
non si avvale di tale facoltà e la documentazione non dovesse essere richiesta non sussistono, ai sensi di
legge, i presupposti per l’Ente stesso per negarLe la prestazione in quanto si ribadisce che l’attestazione è
valida sulla base del DPCM 159/2013;
b) se invece, ha omesso di indicare uno o più rapporti finanziari (ovvero redditi risultanti da
certificazioni fiscali) deve presentare una nuova DSU o farsi rettificare la DSU precedente dal CAF, laddove
l’errore l’abbia commesso l’intermediario. La nuova DSU dovrà contenere le informazioni che in precedenza
erano state omesse o esposte non correttamente.